Art. 4.

      1. Le strutture universitarie competenti provvedono a chiamare, a tempo indeterminato, i soggetti dichiarati idonei ai sensi dell'articolo 3, in ragione delle proprie esigenze didattiche e di ricerca, in base a decisioni motivate.
      2. Le procedure di chiamata di cui al comma 1 sono definite dagli statuti e dai regolamenti universitari.
      3. L'idoneo chiamato a ricoprire un insegnamento è nominato con decreto del rettore della sede interessata, previo parere del senato accademico.